Regolamento

REGOLAMENTO ORGANICO DELLE BIBLIOTECHE DEL CONSORZIO UNIVERSITA’ DI ROVIGO.


TITOLO I°

COMPITI DELLE BIBLIOTECHE


Art. 1

Sono istituite presso le sedi del Consorzio Università di Rovigo, una ubicata in Via Marconi, 2 dove hanno pure sede i Corsi Della Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara e una ubicata in Viale P.ta Adige, 5 dove hanno pure sede i corsi dell’università di Padova , due biblioteche universitarie.

Le biblioteche hanno i seguenti compiti:

a) Sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario documentale, nonché l’elaborazione e la diffusione, con le tecniche più aggiornate, dell’informazione bibliografica.
Il C.U.R. riconosce nelle biblioteche uno strumento essenziale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, mediante deliberazioni assunte dagli enti soci e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, garantisce alle biblioteche risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi.;

b) Sono collegate al sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) dei rispettivi atenei di appartenenza (Ferrara e Padova);

c) Come insieme coordinato di strutture di servizio, curano la gestione ed il potenziamento dei servizi di biblioteca attraverso la loro razionalizzazione al fine di attuare politiche di gestione e di sviluppo rivolte a migliorare l’efficacia delle biblioteche nei confronti dell’utenza;

d) Promuovere, mediante opportuni accordi, un coordinamento con le biblioteche di facoltà e di istituto di Ferrara e di Padova, con la biblioteca dell’Accademia dei Concordi di Rovigo e con le biblioteche comunali della Provincia e con tutte le altre biblioteche pubbliche statali.

e) Promuovere, presso la città di Rovigo e la provincia, un’alternativa di studio e ricerca alle biblioteche già esistenti, mettendo a disposizione le proprie strutture ed il proprio patrimonio librario e di ricerca.



TITOLO II°

ORDINAMENTO INTERNO


Art. 2

Il materiale librario e documentario, gli oggetti d’interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature esistenti nelle biblioteche sono affidati per la custodia e per la conservazione ad un apposito responsabile del CUR.


Art. 3

Non sono ammesse acquisizioni o gestioni di libri, periodici e materiale documentario, su qualsiasi supporto permanente, senza:

a) registrazione inventariale, in conformità alle disposizioni del regolamento dell’ateneo di appartenenza;
b) Catalogazione, almeno in forma minima, secondo il sistema di catalogazione dell’ateneo di appartenenza;
c) Accessibilità all’utenza come da regolamento dell’ateneo di appartenenza;

nel caso venga fornito alle biblioteche del materiale librario in comodato d’uso (o in altra forma similare) da qualsiasi struttura esterna al C.U.R. questo dovrà essere trattato come dai punti a, b, c, precedentemente elencati ed inoltre dovrà essere prodotta una documentazione che specifichi le modalità del contratto di comodato.



Art. 4

Le biblioteche devono possedere:

a) Catalogo online (OPAC) del sistema bibliotecario dell’ateneo di appartenenza, aggiornato quotidianamente, contenente il posseduto della biblioteca;

b) Catalogo online dei periodici posseduti;

c) Catalogo online dei periodici elettronici e delle banche dati.


Art. 5

Il materiale bibliografico e documentario pervenuto in dono o scambio, entra, verificata l’affinità e la coerenza con le raccolte bibliografiche, a far parte del patrimonio della biblioteca, viene iscritto nell’inventario, viene catalogato secondo il sistema in uso, all’interna della copertina viene posto il nome del donatore e messo a disposizione dell’utenza.
Art. 6

Tutto il materiale bibliografico e documentario dovrà recare nel frontespizio (in mancanza del frontespizio sulla prima pagina) un timbro di identificazione della biblioteca di appartenenza, recante il numero di inventario e la collocazione.

Art. 7

I Responsabili delle biblioteche devono riferire tempestivamente al Segretario-Direttore del C.U.R. su qualsiasi danno alla biblioteca e al funzionamento dei servizi.



TITOLO III°

SERVIZI



Art. 8

Le biblioteche erogano i seguenti servizi:

a) Consultazione materiale librario e documentale posseduto;

b) Prestito del materiale consentito;

c) Prestito interbibliotecario secondo le norme vigenti;

d) Document delivery;

e) Servizio di fotocopiatura a self-service dei documenti a disposizione dell’utenza, secondo le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore;

f) Consultazione del sistema informativo bibliografico;

g) Consultazione di banche dati in locale e in rete di ateneo;

h) Consultazione di internet a fini di studio e ricerca;

i) Corsi di istruzione all’utenza sulle risorse informative e loro utilizzo.


Art. 9

Le biblioteche sono aperte al pubblico durante il periodo in cui si tengono le lezioni, dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, con orario continuato;
Nei periodi in cui tacciono le lezioni, salvo diverse comunicazione tempestivamente esposte al pubblico, l’orario di apertura potrà essere limitato.
L’orario di apertura al pubblico ed eventuali cambiamenti sono deliberati dal consiglio di amministrazione del C.U.R. e portati a conoscenza del pubblico;
Eventuali variazioni di orario per motivi tecnici (riordino, trasloco ecc. ecc.) possono essere disposti dal direttore del C.U.R.

Art. 10

E’ a tutti rigorosamente vietato:

- fumare in qualsiasi ambiente delle biblioteche;
- Entrare o trattenersi nelle sale di lettura per semplice passatempo o per fini estranei allo studio;
- Far segni o scrivere sui libri delle biblioteche sia pure per correggere evidenti errori dell’autore o del tipografo;
- Utilizzare apparecchiature rumorose e arrecare disturbo in qualunque modo.
- Portare fuori dai locali delle biblioteche, anche temporaneamente, libri e riviste senza l’autorizzazione del personale;
- Utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi dallo studio e manomettere l’assetto del software e le apparecchiature hardware messe a disposizione

Art. 11

Il servizio di consultazione, lettura, prestito e riproduzione materiale bibliografico è aperto a tutti, previo deposito di un documento e iscrizione come utente delle biblioteche.
I posti di consultazione sono riservati esclusivamente agli utenti che utilizzano materiale della biblioteca, con precedenza agli studenti dei corsi di laurea attivi nelle sedi del C.U.R.
I servizi sono riservati alle seguenti categorie di utenti:

a) Gli studenti, i docenti, i ricercatori e il personale tecnico/amministrativo del C.U.R.;
b) tutti coloro che sono legati da un rapporto formale e di ricerca e di didattica con il C.U.R. e con gli atenei di riferimento;
c) Gli utenti esterni posso essere ammessi su richiesta motivata, dopo aver preso visione del regolamento;
d) tutti coloro che non rientrano nelle condizioni sopra previste, possono essere eccezionalmente ammessi dal direttore del C.U.R. o dal responsabile tecnico della biblioteca.

Nessun lettore può uscire dalla biblioteca senza aver prima restituito le opere ricevute.
Chi ha ricevuto un opera in lettura puiò ottenere tuttavia, all’atto della restituzione, che esse venga tenuta a sua disposizione per il giorno o per i giorni successivi.





Art. 12

Chi trasgredisca la disciplina delle biblioteche e ne turbi comunque la quiete può essere escluso, temporaneamente o definitivamente, all’accesso delle medesime.
L’utente si assume la responsabilità della corretta conservazione delle opere ricevute in prestito. È tenuto a non prestarle ad altri, a non farvi segni di alcun genere e a restituirle puntualmente.
Gli utenti che non restituiranno tempestivamente le opere verranno esclusi da ulteriori prestiti per periodo commisurati alla durata del ritardo e nei casi più gravi in modo permanente.
I libri danneggiati o smarriti dovranno essere sostituiti a spese dell’utente.
Chi si rende colpevole di danni nei riguardi dei locali delle biblioteche o commetta altre gravi mancanze, verrà escluso, temporaneamente o definitivamente dalle stesse e dovrà risarcire i danni arrecati.


Art. 13

La riproduzione dei documenti a disposizione dell’utenza è consentita, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore.
Il C.U.R. mette a disposizione delle macchine fotocopiatrici self-service con tessera. Sono escluse della fotocopiatura le opere danneggiate, altre opere a discrezione del responsabile di biblioteca.

Art. 14

E’ consentito nell’interesse degli studi il prestito del materiale bibliografico delle biblioteche.
Sono esclusi dal prestito:

a) Periodici
b) libri di testo se il docente ne da disposizione
c) opere di consultazione generale (enciclopedie, trattati, dizionari, repertori, codici, commentari, tesi)
d) opere rare e di pregio
e) le opere antiche (antecedenti 1831)
f) le opere in cattivo stato di conservazione
g) Opere su cd-rom, dvd o altri supporti non cartacei


Art. 15

La durata del prestito e il quantitativo di monografia prestabili per ogni utente è in base alle specifiche direttive degli atenei di riferimento.
Le biblioteche del C.U.R. possono avvalersi di un regolamento interno che presenti difformità dai regolamenti rispettivi atenei di riferimento, per esigenze specifiche delle biblioteche stesse.
Le biblioteche hanno facoltà, in qualsiasi momento, di esigere la restituzione immediata del materiale dato in prestito anche se la scadenza del medesimo non è avvenuta.
Qualora il prestito scada in periodo di chiusura delle biblioteche, la scadenza si intende rinviata al giorno di riapertura.
Chi ha libri in prestito è tenuto a dare alla biblioteca immediata notizia di eventuali cambiamenti dei dati personali (indirizzo, telefono, e-mail ecc ecc)


Art. 16

L’utente che riceve un’opera in prestito deve controllare l’integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico, i danni riscontrati.
All’utente che avendo ricevuto un’opera in prestito, la restituisca da lui danneggiata, viene fatto carico di provvedere alla sostituzione dell’opera con altro esemplare della stessa edizione o, se questo non fosse più in commercio, al versamento presso il tesoriere del C.U.R., di una somma pari al doppio del valore dell’opera.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dall’invito suddetto, l’utente viene escluso a tempo indeterminato dall’uso della biblioteca e citato dinnanzi alla pubblica autorità giudiziaria.
E’ facoltà del bibliotecario del C.U.R. riammettere al prestito e all’uso della biblioteca chi ne sia stato escluso per i motivi indicati in questo articolo qualora l’utente abbia risarcito il danno.

TITOLO IV°

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 17

La biblioteca potrà dotarsi di un proprio regolamento interno con le norme che il pubblico deve osservare perché il servizio proceda regolarmente e perché siano osservati l’ordine nelle sale di studio ed il corretto uso e la conservazione delle suppellettili.
Il regolamento interno non può discostarsi dalle prescrizioni generali contenute nel presente regolamento.